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Il contributo sara' concesso per le spese occorrenti:

  • a)alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua e delle opere relative, nonche' a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;
  • b)al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili eventualmente depositati;
  • c)al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonche' degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda;
  • d)all'acquisto di sementi;
  • e)alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte. Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sara' corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende. Il contributo per le spese di cui alle lettere d) ed e), pari al 40 per cento delle spese stesse, e' concesso esclusivamente alle piccole aziende. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sara' corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni. La liquidazione e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art2 · fonte del testo