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Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge che, per effetto delle calamita' naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della meta' del reddito lordo totale, e' concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali culture che siano andati perduti. Il contributo andra' ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art3 · fonte del testo