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Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.
Testo in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 ottobre 1956
