Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1956 al 1 ottobre 1956. Leggi il testo vigente →

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

Testo in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 ottobre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;924~art2 · fonte del testo