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Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso ((gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste)), aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 ottobre 1956. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli tolto: zuccherifici aggiunto: stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanzeaggiunto: , d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;924~art2 · fonte del testo