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Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa dei nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato. L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art2 · fonte del testo