Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attivita', sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredita' indicate nell'articolo 1. L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:
tolto: a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;
tolto: b) il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;
tolto: c) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilita', oppure coattivamente;
tolto: d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art3 · fonte del testo