Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1962 n. 1680 va interpretata nel senso che il beneficio fiscale ivi previsto - esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto - si applica non solo nei confronti degli eredi testamentari ma anche nei confronti degli eredi legittimi, sempre che ricorra il particolare presupposto dell'esenzione, l'avere cioè il chiamato o la famiglia di lui coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della successione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1680, denunziato in riferimento all'a?‹ÑàQ»ï |ã\ 88|1046|13241|0|ORD. 1046/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI PER OPERE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TERMINE PREVISTO PER FACTUM PRINCIPIS - DECADENZA DELLL'AGEVOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GUIGNO 1967 N. 1523 ART. 109 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N. 853, ART. 13. - COST. ART. 97.|Il precetto di cui all'art. 97 Cost. - che concerne l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici - non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attività economiche (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 1 Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto
È manifestamente inammissibile la questione sollevata con ordinanza che ne asserisca apodiditticamente, ma non ne motivi la rilevanza nel giudizio, lasciando con ciò inosservata la prescrizione dell'art. 23, comma secondo, L. n. 87 del 1953. (Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., "in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari").
Art. 3 cost. · Art. 1 Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del, nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame. L'esenzione e' parimenti concessa alle eredi o legaterie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attivita' in una famiglia colonica. Il valore esentato non puo' comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono piu' di due e lire 10.000.000 complessivi in ogni altro caso. Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprieta' derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000. Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art1 · fonte del testo