L'imposta generale sull'entrata, stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.

Testo vigente dal 11 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1210~art1 · fonte del testo