Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1942 al 16 luglio 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Alla manutenzione ed esercizio delle opere sara' provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed e' riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovra' sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

[7]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 3 febbraio 1963, n. 128, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 luglio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-28;705~art2 · fonte del testo