Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1942 al 17 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Alla manutenzione ed esercizio delle opere sara' provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed e' riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovra' sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. 1

[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 128

1

La L. 3 febbraio 1963, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a far data dal 16/07/1942.

Testo in vigore dal 16 luglio 1942 al 17 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 luglio 1942. 55 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 3 febbraio 1963, n. 128, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 128

    La L. 3 febbraio 1963, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a far data dal 16/07/1942.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-28;705~art2 · fonte del testo