Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 128
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[1]Alla manutenzione ed esercizio delle opere sara' provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed e' riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovra' sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. 1
[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 128
1La L. 3 febbraio 1963, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a far data dal 16/07/1942.
Testo in vigore dal 16 luglio 1942 al 17 marzo 1963
