Agli impiegati o salariati che cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, verra' corrisposta una indennita' comprensiva:

  • 1)di tante mensilita' di retribuzione o paga, di indennita' di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, quanti sono gli anni di servizio prestato;
  • 2)una somma corrispondente a sei mensilita' dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilita' quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilita'. Agli effetti del computo delle mensilita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio. Inoltre l'anzianita' di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'art. 4 e' computata come anzianita' di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;53~art5 · fonte del testo