La spesa, occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente art. 5 fara' carico ai capitoli concernenti le indennita' di personale non di ruolo, impiegatizio e salariato, per cessazione dal rapporto d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;53~art9 · fonte del testo