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Qualora gli espropriati entro il termine all'uopo stabilito non abbiano presentato i contratti di locazione, di cui all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per determinare l'onere delle spese ai fini dell'art. 20 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, si ha riguardo non alla offerta provvisoria della indennita', bensi' all'importo di essa che verra' a determinarsi per effetto della presentazione dei contratti dopo il termine anzidetto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1131~art2 · fonte del testo