Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Le leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, nonche' a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unita' d'Italia dal 1848 ad oggi.
tolto: Con decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 13 dicembre 1925.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1925-12-13;2409~art1 · fonte del testo