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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Le leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, nonche' a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unita' d'Italia dal 1848 ad oggi.

[8]Con decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1925.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-13;2409~art1 · fonte del testo