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I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituiti professionali a tipo marinara o di scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", "marinaio autorizzato alla pesca mediterranea", e "meccanico navale di 2ª classe per motonavi", di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 13 maggio 1969
