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[1]Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

[2]Puo' pero' estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e cio' non ostante qualunque patto in contrario.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art10 · fonte del testo