Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.
[2]Puo' pero' estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e cio' non ostante qualunque patto in contrario.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
