Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il conto corrente di cui al precedente articolo dovra' essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovra' essere la gestione del fondo per gli impiegati.
tolto: Potra' tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art9 · fonte del testo