Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'art. 1 della presente legge.
tolto: Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908.
tolto: Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, e' nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato, il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art4 · fonte del testo