Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 166 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'art. 15 e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.
tolto: Per pensione od indennita' sulla quale, a norma dell'art. 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estendera' i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennita' o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonche' qualsiasi pensione, indennita' od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da Istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art3 · fonte del testo