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[1]Gli operai indicati nell'art. 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese, nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa, e tale somma sara' dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 5.
[2]Potranno pero' i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 luglio 1912
