Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1912 al 25 luglio 1918. Leggi il testo vigente →
[1]Gli operai indicati nell'art. 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese, nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa, e tale somma sara' dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 5. 1
[2]Potranno pero' i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1913, n. 641
1La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Una parte degli interessi, nella misura da determinarsi nel regolamento sara' versata al fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, riducendo per i salariati dal due e cinquanta al due per cento la ritenuta proporzionale alla somma ceduta di cui all'art. 6 della legge stessa".
Testo in vigore dal 1 luglio 1912 al 25 luglio 1918
