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[1]Tutti gli operai di cui nell'art. 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformita' del presente articolo, sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio purche' l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

[2]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

[3]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 luglio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art7 · fonte del testo