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[2]La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformita' del presente articolo, sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio purche' l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge. 1
[3]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'operaio.
[4]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1913, n. 641
1La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda".
L. 28 dicembre 1922, n. 1682
6La L. 28 dicembre 1922, n. 1682 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata a centesimi 50".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 26 ottobre 1938
