Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1923 al 26 ottobre 1938. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gli operai di cui nell'art. 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 6

[2]La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformita' del presente articolo, sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio purche' l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge. 1

[3]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

[4]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 giugno 1913, n. 641

1

La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda".

L. 28 dicembre 1922, n. 1682

6

La L. 28 dicembre 1922, n. 1682 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata a centesimi 50".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 26 ottobre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1912 al 1 febbraio 1923. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1922, n. 1682

    La L. 28 dicembre 1922, n. 1682 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata a centesimi 50".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art7 · fonte del testo