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[1]Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti, la quale ne curera' la gestione, tenendo aperto un conto corrente con il tesoro che fara' i prelevamenti occorrenti:

  • a)per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;
  • b)per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'art. 7.

[2]Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art8 · fonte del testo