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[1]Il conto corrente di cui al precedente articolo dovra' essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovra' essere la gestione del fondo per gli impiegati.
[2]Potra' tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
