L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente: "Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".

Testo vigente dal 10 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-04;720~art1 · fonte su Normattiva