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Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui allo articolo 64, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo in vigore dal 31 agosto 1960 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-17;908~art3 · fonte del testo