Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1960 al 1 gennaio 2019. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-08-17;908~art4 · fonte del testo