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I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.
Testo in vigore dal 31 agosto 1960 al 1 gennaio 2019
