Riordinamento della previdenza marinara

Art. 87 — Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058

Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facolta' di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, il trattamento in atto e' ricostituito con decorrenza dal 1 gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183. Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1 agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data e' maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1 gennaio 1965. Le pensioni cosi' ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 72, tenute conto di quanto previsto dall'articolo 69, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 70 della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art87 · fonte su Normattiva