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A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge. Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi e' considerata classe massima di contribuzione la classe 13ª delle tabelle di cui al precedente comma. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Testo in vigore dal 1 luglio 1962 al 1 maggio 1968
