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A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge. Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi e' considerata classe massima di contribuzione la classe 13ª delle tabelle di cui al precedente comma. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))

Testo in vigore dal 1 luglio 1962 al 1 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1958 al 1 luglio 1962. 34 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… classe massima di contribuzione la classe 13ª delle tabelle di cui al precedente comma. tolto: La riduzione prevista dall'art. 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;55~art11 · fonte del testo