Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge. Il supplemento di pensione di cui al comma precedente e' calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed e' regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'art. 10 della legge citata. Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata. Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, e' computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

Testo vigente dal 25 febbraio 1958

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