Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualita' di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania.6 Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni. L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli ex internati civili in Germania e' effettuato dalla Commissione prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317. La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 dicembre 1987, n. 575,(in G.U. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private."
Testo vigente dal 31 dicembre 1987
