[1]((I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.

[2]Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

[3]Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

[4]Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

[5]Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

[6]Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

[7]Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale)).

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956. 119 parole tolte, 270 parole aggiunte in 7 capoversi.

I lavoratori tolto: addettiaggiunto: , prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 tolto: devono sottoporsi, aggiunto: della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavorotolto: , aggiunto: - a visita medica tolto: al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927-V, n. 530-809 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929 VII aggiunto: da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.

aggiunto: Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

tolto: Il risultato delleaggiunto: Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche tolto: di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha, facolta' di chiedere aggiunto: ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

aggiunto: Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

aggiunto: Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento tolto: medico a carattere definitivo, aggiunto: avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente tolto: da un medico in rappresentanza del lavoratore, aggiunto: con le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

aggiunto: Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico tolto: in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo aggiunto: designato dal datore di lavoro.

aggiunto: Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art5 · fonte del testo