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[1]Quando l'assicurato, riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilita' permanente di qualunque grado purche' non superiore all'ottanta per cento, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno ed indipendentemente dalle prestazioni e dalla indennita' che possono spettargli per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che puo' variare da un quarto alla meta' della differenza in meno tra il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze predette l'assicurato resta temporaneamente disoccupato, l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennita' di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

[2]La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

[3]La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art10 · fonte del testo