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I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 31 dicembre 1998

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 417/1998

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1998

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione>>, in quanto - premesso che il 'vulnus' recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta; e considerato, altresì, che legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica, misura, tenendo conto, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo - anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, <<la Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali>>, cosicché il legislatore può scegliere tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformità alla Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi. Pertanto, non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca in ordine alla quantificazione degli interessi ne' in ordine alla loro decorrenza, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, la individuazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi va rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo e l'esigenza di tener conto delle particolarità della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS. red.: G. Leo

    Art. 12 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 15 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 485/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    L'art. 38 Cost. (garanzia della previdenza e dell'assistenza sociale) non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni, e le diversità che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato escludono l'assimilabilità delle relative posizioni. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui - disponendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attività commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa - determina disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 12 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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