Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art38 · fonte su Normattiva