Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

  • a)il presidente dell'Istituto che lo presiede;
  • b)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;.
  • e)cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art11 · fonte del testo