Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'Istituto che lo presiede;
- b)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;.
- e)cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.
Testo vigente dal 13 luglio 1959
