Spetta al Comitato:

  • 1)vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
  • 2)decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
  • 3)formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
  • 4)esaminare i bilanci annuali della gestione;
  • 5)dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attivita' della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 6)dare parere sulla misura dei contributi.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art12 · fonte del testo