Art. 8
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'Istituto che lo presiede;
- b)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d)cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1963
