Spetta al Comitato:

  • 1)vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
  • 2)decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
  • 3)formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
  • 4)esaminare i bilanci annuali della Gestione;
  • 5)dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 6)dare parere silla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

Testo vigente dal 11 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art9 · fonte del testo