Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Art. 9
Spetta al Comitato:
- 1)vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2)decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
- 3)formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
- 4)esaminare i bilanci annuali della Gestione;
- 5)dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 6)dare parere silla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.
Testo vigente dal 11 novembre 1957
