Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a:

  • 1)coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;
  • 2)disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;
  • 3)istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art14 · fonte del testo