Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a:
- 1)coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;
- 2)disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;
- 3)istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.
Testo vigente dal 13 luglio 1959
