Art. 23
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonche' norme intese a:
- 1)coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;
- 2)disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.
Testo vigente dal 11 novembre 1957
