Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potra' essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non Leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente art. 3.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
