Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a:
- 1)coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;
- 2)raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.
Testo vigente dal 15 aprile 1952
