Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della, presente legge. I contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22, hanno inizio dal 10 gennaio 1955. L'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 3, lettere b) e c), avra' inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 3 a partire dal centoventunesimo giorno.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art35 · fonte del testo