La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, lettera h), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art36 · fonte del testo