La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, lettera h), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.
Testo vigente dal 13 dicembre 1954
