Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procedera', per le categorie assistite, all'adeguamento delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonche' alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entita' della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo. Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di determinare le affezioni morbose di lieve entita', nonche' le affezioni morbose di carattere cronico relativamente piu' lievi, per le quali il Consiglio stesso potra' stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale. Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 20 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art6 · fonte del testo