Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita a norma dell'articolo 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome. Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 saranno rimborsate con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvedera' a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art19 · fonte su Normattiva